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GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA

In caso di particolari condizioni degli ambienti di lavoro, occorre designare specifici addetti alla gestione delle emergenze a protezione dei lavoratori

di Michele Nogara

Ai sensi del Decreto Legislativo numero 81 nel 2008, ogni datore di lavoro è tenuto a designare un numero adeguato di lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, alla gestione del primo soccorso in azienda e alla gestione delle emergenze antincendio. Il legislatore non ha introdotto un numero preciso di addetti, in quanto deve essere sempre rispettato il principio secondo il quale, durante l’orario, di lavoro sia presente un congruo numero di addetti.

Infatti, il Decreto, all’art. Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, recita testualmente: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) … omissis…

b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c)…omissis…”

RESPONSABILITÀ E DOCUMENTI

Il tema centrale pertanto rimane quello della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e di tutti gli individui che possono essere presenti sui luoghi di lavoro. Quando si parla di tutti gli individui, pertanto, potrebbero essere compresi anche fornitori, stagisti, venditori e consulenti. La responsabilità della salute di tutte queste persone rimane in capo al datore di lavoro. Il tema è estremamente importante in quanto il numero degli addetti deve essere definito durante la valutazione di tutti i rischi ed è necessario darne evidenza appunto all’interno del documento di valutazione dei rischi. Rispettare il principio che sia sempre presente almeno un numero congruo di persone significa che in una piccola azienda, dove tutte le attività si svolgono in una superficie contenuta, probabilmente un addetto presente in ogni turno, uno al primo soccorso e un altro per l’antincendio e per l’evacuazione potrebbero essere sufficienti. Viceversa, in un’azienda strutturata, che si sviluppa su ampie aree dove evidentemente non ci può essere un contatto diretto tra i lavoratori presenti, è necessario che venga individuato un numero di lavoratori tali affinché, in caso di emergenza, si possa intervenire velocemente indipendentemente da dove ci si possa trovare.

LAVORI IN APPALTO

Durante l’affidamento di lavori in appalto, magari che vengono svolti al di fuori del normale orario lavorativo, è necessario che il datore di lavoro committente valuti che le imprese esecutrici adottino gli stessi principi. A volte mi è capitato di assistere a lavorazioni particolari che per gioco forza dovevano svolgersi durante la notte. In questo caso il datore di lavoro deve assicurarsi che in questa particolare situazione siano presenti dei propri addetti antincendio e primo soccorso. Pertanto sarà necessario verificare che le persone coinvolte in questi processi abbiano ricevuto l’adeguata formazione per ricoprire tale ruolo. Il tema potrebbe avere conseguenze penali su due fronti: in caso di infortunio, la mancata presenza di un addetto al primo soccorso potrebbe comportare l’aggravarsi della salute e determinare l’accusa di lesioni personali colpose; in caso di incendio, le compagnie assicurative potrebbero porre degli ostacoli ai risarcimenti, in quanto l’obbligo di dette figure è sancito dalle norme italiane da più di cinquant’anni.

DEFINIZIONE DI DESIGNAZIONE

Infine vorrei sottolineare che la definizione di designazione appunto relativa a quella degli addetti antincendio, primo soccorso ed emergenza rimane un obbligo per il datore di lavoro e un dovere per i lavoratori designati. Un lavoratore designato non può sottrarsi a tale onere, in quanto fa parte della propria mansione lavorativa.

IN SINTESI

_Il datore di lavoro è obbligato a designare un numero congruo di addetti alla lotta antincendio, al pronto soccorso e all’evacuazione.

_In caso di emergenza, il datore di lavoro che non ha provveduto a formalizzare tali designazioni è esposto a conseguenze di tipo penale.

_I lavoratori designati non possono sottrarsi dallo svolgere tale importante ruolo.

michele nogara
 
Specialista in Ispezionedegli Alimentidi origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421) Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
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