VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO

Tre parametri e quattro livelli per un’analisi corretta e interventi mirati

L’ormai noto decreto legislativo numero 81 del 2008 prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione di tutti i rischi. Molto spesso, nella mia attività di consulente, ho avuto modo di constatare che il cosiddetto rischio sismico non viene trattato in modo esaustivo. In molti casi infatti ci si limita a citare nel documento di valutazione dei rischi la presenza o meno di questo rischio, senza però entrare nel merito della sua analisi; tuttalpiù si cita la presenza di scaffali che potrebbero cadere in caso di terremoto. Concorderei con questa linea in quanto il rischio sismico è comunque un rischio non completamente prevedibile, o meglio non affatto prevedibile e la sua corretta valutazione nella maggior parte delle situazioni italiane diventa di difficile attuazione, ma la legge richiede altro.

 

PERICOLOSITÀ SISMICA

In questo articolo cerco di fare chiarezza sul metodo e su come comportarsi per la gestione di tale importante rischio. Innanzitutto è necessario valutare la PERICOLOSITÀ sismica di un territorio, che è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti che potrebbero interessarlo, ovvero dalla sua sismicità. Tecnicamente è definita come la probabilità che in una data area e in un certo intervallo di tempo (periodo di ritorno) si verifichi un evento sismico con assegnate caratteristiche. Essa è variabile non modificabile e il suo valore sarà ricavato dalle carte della pericolosità sismica, definite per il territorio a livello statale e regionale. L’Italia è divisa in quattro aree: partiamo dal livello 1, fino al livello 4, ovvero partiamo dove c’è un’alta probabilità che si verifichino dei sismi, per arrivare al livello quattro dove la possibilità è scarsa.

 

VULNERABILITÀ SISMICA

Il secondo parametro da considerare è la VULNERABILITÀ sismica, definita come la predisposizione di una costruzione a essere danneggiata, ovvero il suo grado di partecipazione al movimento sismico e quindi la sua capacità di resistervi o meno, in funzione dei materiali e della morfologia costruttiva e della conformazione geometrica. Essa è da stabilirsi tramite indagini e valutazioni specifiche da parte dell’Ente proprietario, obbligatorio per l’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003 (“è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”).

 

ESPOSIZIONE SISMICA

Infine si deve considerare l’ESPOSIZIONE che viene influenzata dal numero di persone presenti, dalle attività svolte e dalle perdite subite in caso di sisma: anche questo è un parametro difficile da modificare. Si può intendere l’importanza dei beni esposti al rischio, o la tipologia di utenza che può essere coinvolta nei crolli a seguito di un evento sismico in termini di perdite di vite umane. Inoltre, l’utilizzo quotidiano degli ambienti scolastici e la normale attività, in essi svolta, potrebbe esporre i presenti a rischi aggiuntivi, durante le attività sismiche, in relazione alle vulnerabilità di elementi non strutturali come scaffali, attrezzature ginniche, macchine operatrici negli istituti tecnici: questo parametro è dunque legato alle modalità di gestione degli ambienti da parte del Datore di Lavoro. Per questo motivo viene fatta anche una valutazione specifica in relazione all’utilizzo.

 

EPISODI GRAVI

Un’altra importante considerazione sono gli eventi degli ultimi anni. Facciamo, ad esempio, riferimento al grave episodio che si è verificato in Emilia-Romagna. In questo caso alcune normative hanno OBBLIGATO i proprietari degli immobili a effettuare una valutazione del rischio sismico delle strutture che avevano subito dei danni. Per valutare la Vulnerabilità occorrono però delle indagini che talvolta possono essere estremamente costose. Inoltre, per valutare il rischio sismico è necessario anche fare una valutazione di tutti quegli elementi che potrebbero essere oggetto di crollo, come per esempio scaffalature arredi linee di produzione.

 

I NECESSARI INTERVENTI

Una volta che tutti e tre i parametri ovvero la pericolosità, l’esposizione e la vulnerabilità della struttura sono analizzati sarà possibile emettere un giudizio sulla base del quale si stabiliranno gli interventi più o meno urgenti da, eventualmente, attuare per mettere in sicurezza l’edificio.

 

IN SINTESI

– Nell’ambito della valutazione di tutti rischi è necessario effettuare la valutazione del rischio sismico. La responsabilità è del datore di lavoro.

– Devono essere considerati tre parametri: l’area dove sorge l’edificio, il numero delle persone presenti e il grado di vulnerabilità dell’edificio, ovvero la capacità di resistere alle oscillazioni del terreno.

– L’onere della valutazione dei rischi è in capo al datore di lavoro, mentre i costi necessari per conoscere l’indice di vulnerabilità sono a carico del proprietario dell’immobile, che non sempre coincide con il datore di lavoro.

michele nogara
*Michele Nogara
Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO
 
Attuale posizione presso
CHENO SERVIZI srl
Agenzia formativa Accreditata Regione Lombardia
Via Airolo, 4 – Milano
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