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LA CESSIONE DELLE ATTREZZATURE

Cedere in uso a un’impresa esterna un’attrezzatura di proprietà comporta dei rischi e delle responsabilità a carico del datore di lavoro

Lo scorso 5 maggio 2023 è entrata in vigore una modifica al decreto legislativo 81 del 2008 in merito alla gestione della concessione in uso o la vendita di attrezzature di proprietà dell’organizzazione. La modifica non riguarda tanto la sostanza, ovvero la ratio della norma, che sostanzialmente resta invariata, ma ritengo utile scrivere questo articolo per sensibilizzare gli imprenditori ogni qualvolta concedono in uso le proprie attrezzature a personale esterno che a vario titolo potrebbe operare all’interno dell’azienda. Mi riferisco a eventuali cooperative società esterne che si occupano delle pulizie, piuttosto che della manutenzione di attrezzature e impianti, o di eventuali spazi esterni.

 

RESPONSABILITÀ E REQUISITI

È infatti prassi che le organizzazioni esterne chiedano di utilizzare appunto momentaneamente un’attrezzatura. Pensiamo, ad esempio, a una monospazzola per lavare i pavimenti, piuttosto che una scala per raggiungere una parte elevata, o in ogni caso una qualsiasi macchina, un’apparecchiatura o degli utensili che risultano di proprietà della società committente. Il datore di lavoro della società, nel momento stesso in cui concede in uso una propria attrezzatura, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che la stessa sia conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V (Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione). Deve attestarne per iscritto il buono stato di conservazione e il buono stato di manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Deve inoltre acquisire una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende in uso l’attrezzatura e conservarla agli atti per tutta la durata della cessione dell’attrezzatura. Deve accertarsi che l’utilizzatore sia in possesso di tutti i requisiti di formazione e addestramento specifici effettuati proprio conformemente alle disposizioni di legge. Deve infine verificare che siano precisamente identificati i soggetti che la utilizzeranno.

 

PROCEDURE DI SICUREZZA

Qualora non fossero rispettati questi requisiti e il lavoratore dipendente della società esterna, o socio della cooperativa, dovesse infortunarsi, il datore di lavoro, ovvero il proprietario dell’attrezzatura, risulterà coinvolto e responsabile degli infortuni accaduti all’individuo insieme al datore di lavoro del soggetto infortunato. Considerando che tutto questo dà luogo a contestazioni di tipo penale, è necessario predisporre adeguate procedure di sicurezza affinché non si verifichino queste situazioni. È necessario, inoltre, ricordare che la maggior parte degli infortuni gravi avviene proprio per la caduta dall’alto; pertanto, quello che potrebbe semplicemente sembrare un gesto di cortesia, ovvero quello di mettere a disposizione una propria scala a un’impresa esterna potrebbe essere un gesto foriero di pericoli per i lavoratori e di rischi per il datore di lavoro. Pertanto, queste situazioni sono sostanzialmente da evitare.

 

OPPORTUNE VERIFICHE

È fondamentale, quando si affidano alcune attività ad imprese esterne, richiedere che tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione delle opere siano di proprietà dell’azienda esecutrice e verificare che le stesse rispondono ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente attraverso l’acquisizione di un’autocertificazione dell’impresa esecutrice dalla quale si evince che i lavoratori siano formati e addestrati e che le attrezzature rispondano appunto agli standard di sicurezza previsti.

 

 

IN SINTESI

Quello che avviene spesso nelle nostre organizzazioni è cedere in uso a un’impresa esterna un’attrezzatura, magari una scala o una monospazzola. Il datore di lavoro che concede in uso ad altra impresa un’attrezzatura risulta responsabile in solido con il datore di lavoro dell’impresa esecutrice di eventuali infortuni che accadono, in seguito all’utilizzo di tale attrezzatura, a un lavoratore dipendente dell’organizzazione alla quale si è affidato il lavoro. È auspicabile che tutte le imprese esterne utilizzino proprie attrezzature per eseguire le lavorazioni previste e che l’azienda committente verifichi l’idoneità dell’impresa a eseguire le attività per le quali appunto è stata chiamata a operare nel proprio sito produttivo.

michele nogara
*Michele Nogara
Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO
 
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