Garantire la sicurezza dei lavoratori è possibile attraverso l’attribuzione di chiare responsabilità ai relativi garanti
La Cassazione penale, con la recentissima sentenza n.38914 del 25 settembre 2023, fa rientrare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in considerazione delle attribuzioni previste dall’art.50 del D.Lgs. n.81/2008, nell’elenco normativo dei garanti della sicurezza insieme al datore di lavoro, il RSPP e il medico competente.
CASO E RESPONSABILITÀ
Il caso esaminato della Corte di Cassazione riguarda quanto accaduto a un lavoratore che, durante le operazioni di stoccaggio, dopo avere trasportato, con un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, è sceso dal carrello elevatore e, arrampicatosi su uno scaffale per meglio posizionare il carico, veniva proiettato a terra e ucciso dal peso dei tubolari rotolatigli addosso. La Corte conferma la condanna del datore di lavoro per avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di valutare il rischio di caduta dall’alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei materiali sugli scaffali dove si è verificato il sinistro, consentendo inoltre che il lavoratore infortunato, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione, comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore.
CONDOTTA OMISSIVA
Ma la vera novità della sentenza sta nel fatto che viene confermata anche la condanna del RLS per cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo, dal momento che è emersa dai fatti una sua condotta omissiva: egli, infatti, avrebbe omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro a effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore deceduto) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore vittima dell’infortunio mortale, del muletto.
UNA FIGURA DI RACCORDO
Al riguardo la Corte di Cassazione sottolinea come “l’art.50 del D.Lgs. n.81/2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Nel caso di specie, viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia – intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati a impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art.40 cod. pen.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente al verificarsi dell’evento. È emerso che il RLS non ha in alcun modo ottemperato ai compiti attribuitigli per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del datore di lavoro di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP.
IN SINTESI
Per la prima volta viene condannato un RLS per aver omesso di svolgere quanto previsto dal D.Lgs.81/08, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.