Obblighi e responsabilità per la tutela dei lavoratori
Nella prevenzione degli infortuni e dei disastri la figura del datore di lavoro è fondamentale. È importante che le imprese non abbiano dubbi, o che sussistano equivoci che ostacolino la prevenzione. I principi giurisprudenziali del 2024 sono preziosi per evitare tali problemi, soprattutto se considerati in modo unitario.
Identificazione del datore di lavoro
Nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, ricadono su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, salvo il caso in cui la gestione sia stata delegata validamente a uno o più dei suoi componenti. È importante non confondere la delega gestoria, di cui all’art.2381 Cod. Civ., con la delega di funzioni, prevista dall’art.16, D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro non può esimersi completamente dalle proprie responsabilità trasferendo tale qualità ad altri tramite delega ex art.16, D.Lgs. n.81/2008. Questo per due ragioni: la prima è che, secondo l’art.17, comma 1, D.Lgs. n.81/2008, alcuni obblighi del datore di lavoro sono indelegabili, come la valutazione dei rischi; la seconda ragione è che, in base all’art.16, comma 3, D.Lgs. n.81/2008, il datore di lavoro delegante conserva, comunque, l’obbligo di vigilanza sull’adempimento delle funzioni trasferite.
Per quanto riguarda la delega gestoria, prevista dall’art.2381 Cod. Civ., la Suprema Corte rileva che, nelle società di capitali semplici, con un amministratore unico, quest’ultimo assume anche la posizione di garanzia datoriale. Invece, nelle società di capitali con un organo collegiale, quale il Consiglio di amministrazione, si distinguono due ipotesi: se il C.A. non rilascia specifiche deleghe, tutti i componenti sono responsabili degli obblighi di prevenzione degli infortuni previsti dalla legge per il datore di lavoro; se invece il C.A. delega determinate attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, attraverso la delega gestoria disciplinata dall’art.2381 Cod. Civ., spetta ai delegati adempiere agli obblighi di prevenzione. Tuttavia, resta la corresponsabilità del datore di lavoro e di colui che esercita in concreto i poteri giuridici, come sancito dagli artt. 2 e 299 D.Lgs. n.81/2008. In particolare, l’art.299 amplia i soggetti investiti della posizione di garanzia, ma non esclude la responsabilità del datore di lavoro investito per legge.
Le limitazioni tecniche
La Cassazione afferma che il datore di lavoro è responsabile indipendentemente dalla sua competenza tecnica, o dal tipo di mansioni svolte.
La massima innovazione nella scienza applicata
Il datore di lavoro deve analizzare i pericoli presenti in azienda secondo la scienza tecnica avanzata e redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR) aggiornato periodicamente, come stabilito dallart.28 del D.Lgs. n.81/2008. L’art. 29 del medesimo decreto prevede che il datore di lavoro collabori con l’RSPP e il medico competente per la valutazione dei rischi. Tuttavia, delegare la stesura del DVR non esonera il datore di lavoro dalla verifica della sua adeguatezza. È fondamentale che il DVR sia semplice, breve, comprensibile, completo e utile per pianificare interventi aziendali e di prevenzione. La Suprema Corte sottolinea che semplicità, brevità e comprensibilità non devono compromettere la completezza e l’utilità del DVR.
Possibili errori
“La redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi, o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione”.
Il datore di lavoro, collocato al vertice dell’impresa, non può delegare le scelte strategiche fondamentali. Deve rispondere indipendentemente dalla competenza tecnica posseduta e valutare i rischi basandosi sull’evoluzione più avanzata della scienza tecnica, senza possibilità di errore nella valutazione.
Art.26 – D.Lgs.81/08
Una recente sentenza ha confermato che, in un’azienda, se un dipendente di un’impresa appaltatrice si infortuna durante lavori di saldatura e assemblaggio, il presidente del CdA della società committente è responsabile insieme all’amministratore unico della società appaltatrice. Se più lavoratori operano nello stesso luogo per diversi datori di lavoro, ogni datore deve elaborare il DVR, mentre solo il datore di lavoro committente deve redigere il DUVRI, come previsto dall’art.26, comma 3. L’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione non è limitato quando i lavoratori di una ditta appaltatrice operano in un luogo controllato da altri.
Le sfide
La legge n.215/2021 e il D.L. “Lavoro” hanno introdotto l’obbligo di formazione anche per i datori di lavoro, oltre che per dirigenti e preposti. Questa formazione è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire comportamenti scorretti.
Tuttavia, l’Accordo Stato-Regioni, necessario per attuare tale obbligo, non è ancora stato adottato nonostante la scadenza del 30 giugno 2022. Questo ritardo compromette la possibilità di applicare la formazione come condizione per il rilascio della patente a punti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Cassazione ha recentemente condannato un datore di lavoro per falsità ideologica in atto pubblico per aver attestato falsamente la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione. Anche il formatore è stato condannato. Questo sottolinea l’importanza di una corretta attuazione delle disposizioni formative per evitare tali situazioni.
In sintesi, senza l’Accordo Stato-Regioni, la formazione del datore di lavoro rimane inapplicabile come condizione per il rilascio della patente a punti, eccetto nei casi specifici previsti dall’art.73, comma 4-bis del D.Lgs. n.81/2008.
La vigilanza
Il D.Lgs. n.81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sui lavoratori (art.18, comma 1, lett. f). Deve individuare i preposti (art.18, comma 1, lett. b-bis) e può delegare questi compiti, mantenendo però la responsabilità di vigilare sull’adempimento dei delegati (art.16).
La giurisprudenza della Cassazione penale in materia di vigilanza è ampia ma non sempre chiara. Il principio guida è evitare una responsabilità penale “di posizione”. La responsabilità del datore di lavoro si basa su due presupposti: una prassi elusiva delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori e la consapevolezza o negligenza del datore di lavoro verso tali prassi.
Le linee guida della Cassazione evidenziano che il controllo del datore di lavoro non deve essere personale e quotidiano, ma basato su procedure adeguate come report, controlli a campione e ruoli dirigenziali. Se le dimensioni dell’impresa richiedono una proceduralizzazione, il datore di lavoro deve predisporre un sistema di controllo effettivo e adeguato al contesto per rispettare le normative antinfortunistiche, considerando anche le prassi elusive dei lavoratori.
Infine, la Corte sottolinea che il datore di lavoro deve organizzare un sistema di deleghe e controllo per prevenire prassi pericolose e illegali.
IN SINTESI
La normativa antinfortunistica è diventata collaborativa, con obblighi condivisi tra più persone:
- Il datore di lavoro è fondamentale nella prevenzione degli infortuni e deve rispettare gli obblighi di tutela imposti dalla legge.
- Nelle società di capitali, gli obblighi ricadono su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, a meno che non siano state delegate specifiche funzioni.
- Il datore di lavoro deve analizzare i pericoli presenti in azienda e redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR) aggiornato periodicamente.
- La Cassazione afferma che il datore di lavoro è responsabile indipendentemente dalla sua competenza tecnica.
- La formazione è obbligatoria anche per i datori di lavoro, ma l’Accordo Stato-Regioni, necessario per attuare tale obbligo, non è ancora stato adottato.
- La Cassazione ha recentemente condannato un datore di lavoro per falsità ideologica in atto pubblico.
- La vigilanza del datore di lavoro deve essere basata su procedure adeguate e non su un controllo personale e quotidiano.