Una figura fondamentale nell’organizzazione della sicurezza e nell’attività di vigilanza sui lavoratori
Torniamo a parlare degli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Prendo spunto da quanto pubblicato dal Ministero del Lavoro che fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di individuazione del preposto aziendale, con riguardo, in particolare, alle piccole realtà aziendali in cui il datore di lavoro può anche essere il preposto (ML interpello 1° dicembre 2023, n. 5).
QUESITI PER L’INVIDUAZIONE
Il Ministero del lavoro, nell’interpello n. 5/2023, risponde all’istanza di interpello nella quale la Camera di Commercio di Modena ha posto i seguenti quesiti:
- se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
- se la figura del preposto possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.
Il Ministero sottolinea, innanzitutto, la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che, di conseguenza, sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione anche nei casi in cui la complessità organizzativa dell’attività sia modesta. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro deve essere considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerar chicofunzionali. Non potendo un lavoratore essere il preposto di se stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. La designazione dei preposti può avvenire in qualsiasi fase di vita di un’azienda. Si ricorda comunque che le responsabilità attribuitegli decorrono dal momento in cui egli esercita, di fatto, la posizioni di preposto anche in assenza di atto formale.
DEFINIZIONE DI PREPOSTO
Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto, dunque, è colui il quale vigila sull’attività lavorativa degli altri lavoratori, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole della prevenzione ed è fornito di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente esecutiva.
NATURA E RUOLO
Tale definizione fotografa la posizione del preposto ponendo l’accento sulla natura dell’incarico conferito per cui il ruolo discende dalla posizione effettiva assunta all’interno delle singole aziende (tipicamente caporeparto, caposquadra, ecc.). Il preposto è individuato a partire dall’effettivo ruolo che ricopre nell’attività aziendale e viene individuato direttamente dalla legge, come soggetto cui competono poteri specifici collegati alle funzioni ad egli demandate, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio.
NECESSARIA INDIVIDUAZIONE
Sebbene fino al 2021 il principio “dell’effettività” fosse sufficiente ad individuare le persone che ricoprivano il ruolo di preposto, ad oggi, è necessario individuare tali figure, qualora presenti, “per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. Il preposto non è chiamato quindi a rispondere in merito alle proprie responsabilità in quanto delegato o incaricato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che fanno capo a egli stesso. La presenza di una designazione formale ha essenzialmente la funzione di ufficializzare l’assegnazione dei compiti, ma anche di dimostrare all’interno dell’azienda la presenza di un’organizzazione efficace e adeguata.
FORMAZIONE ADEGUATA
Compito dei Datori di lavoro è quello di formare adeguatamente i preposti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, ovvero somministrare un corso di 8 ore, aggiuntivo alla formazione base e specifica. Tale formazione prevede che nel quinquennio successivo al corso di 8 ore, il preposto frequenti corsi di aggiornamento per un minimo di 6 ore.
IN SINTESI
È obbligatorio nominare formalmente i preposti. Il preposto è chiamato a rispondere in merito alle proprie responsabilità a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che fanno capo a egli stesso. I preposti devono frequentare un corso di 8 ore.