Il rischio incendio è uno di quei rischi trasversali a qualsiasi organizzazione ed è strettamente legato a impianti e attrezzature, anche alimentati elettricamente
Nell’ottobre 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti emanati nel 2021, ovvero il d.m. 1 settembre 2021, il d.m. 2 settembre 2021 e il d.m. 3 settembre 2021, che conducono al definitivo superamento dello “storico” d.m. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro. La prevenzione incendi applicata alle attività con presenza di lavoratori implica dei risvolti penali; tale aspetto fu già messo in evidenza con l’allora vigente d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, che è stato, come detto, in parte modificato dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i., a sua volta sostituito dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Tale decreto, come noto, si occupa della sicurezza e della salute del lavoratore sul posto di lavoro sotto tutti gli aspetti.
- Con la pubblicazione del d.m. 1 settembre 2021 si è completato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.
- Con la pubblicazione del d.m. 2 settembre 2021 si è completato l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.
- Con la pubblicazione del d.m. 3 settembre 2021 si è completato l’aspetto relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri contenuti nell’allegato I.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INCENDIO CON IL D.M. 3 SETTEMBRE 2021
Con l’entrata in vigore del d.m. 3 settembre 2021, la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all’art. 3 del decreto:
- Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
- Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio – così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto – i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
- Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).
- Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).
Vale la pena sottolineare che il d.m. 3 settembre 2021 riguarda tutti i luoghi di lavoro, mentre l’allegato I al medesimo decreto solo quelli a basso rischio d’incendio. Pertanto, si evince che, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre, anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio e che, in ogni caso, per i luoghi di lavoro, privi di regola tecnica, che non possono considerarsi a “basso” rischio il Codice è l’unico riferimento cogente applicabile. Quindi il Datore di lavoro, prioritariamente, verifica il campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021 in riferimento al luogo di lavoro e, di conseguenza, potrà applicare l’allegato I, ove il luogo di lavoro possa considerarsi a basso rischio di incendio, ovvero dovrà applicare il Codice, ove lo stesso non possa considerarsi tale.
LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO D’INCENDIO
Ai fini dell’applicazione d.m. 3 settembre 2021, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette (non ricomprese quindi nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’in terno dell’attività);
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, effettuata secondo i criteri esposti al punto 3 dell’allegato I, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle indicate al punto 4 (Strategia antincendio) dell’allegato I.
È pertanto necessario effettuare un’attenta valutazione al fine di revisionare la valutazione del rischio incendio.
IN SINTESI
I nuovi decreti ministeriali del 2021 sono entrati in vigore nell’ottobre 2022. È necessario verificare che le nostre attività siano conformi ai nuovi decreti.
Bibliografia: PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – INAIL 2022
*Michele Nogara
Specialista in Ispezione degli Alimenti
di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421) Auditor Sistemi Gestione Salute
e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO
Attuale posizione presso CHENO SERVIZI srl
Agenzia formativa Accreditata Regione Lombardia – Via Airolo, 4 – Milano