Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, previsti dal D.lgs. 81/08 vi è quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi
SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI
Lo stesso Decreto stabilisce che la sorveglianza sanitaria è finalizzata alla formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica, sulla base di accertamenti clinici e strumentali, che escludano controindicazioni alla mansione che i lavoratori devono svolgere. Il giudizio viene espresso dal medico competente in sede di visita preventiva e confermato periodicamente in sede di visita periodica. Lo scopo della sorveglianza medica preventiva e periodica sui lavoratori esposti a rischi specifici mira alla tutela della salute dei lavoratori stessi. Si tratta, in altri termini, di privilegiare l’approccio preventivo.
GIUDIZI DI IDONEITÀ
A seconda dello stato di salute del lavoratore, il medico competente può esprimere vari giudizi:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
I giudizi formulati dal medico competente devono essere trasmessi per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Il medico competente, durante l’esecuzione della visita medica periodica e l’elaborazione del giudizio d’idoneità, deve sempre valutare attentamente un’eventuale alterazione dello stato di salute del lavoratore, in quanto l’insorgenza di malattie professionali è purtroppo sempre possibile, ma deve anche concludere la visita periodica con la formulazione di un giudizio d’idoneità considerando quanto emerso in occasione della visita preventiva.
PROGRAMMADI SORVEGLIANZA MEDICA
L’impostazione razionale di un programma di sorveglianza medica preventiva e periodica sui lavoratori esposti a rischi specifici si pone lo scopo di individuare criteri di non idoneità, nel senso di rilevare eventuali controindicazioni sanitarie al rischio specifico.
TRE ASPETTI PER LA VALUTAZIONE
La valutazione medica dell’idoneità al lavoro con rischi specifici, sia per i candidati all’assunzione sia per i lavoratori già in servizio, può essere considerata sotto tre aspetti tra loro strettamente connessi e consequenziali:
- Generica idoneità al lavoro.
- Idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni.
- Idoneità a sopportare gli specifici rischi lavorativi connessi all’esposizione ad agenti nocivi.
I giudizi formulati dal medico competente devono essere trasmessi per iscritto di volta in volta al lavoratore e al datore di lavoro per gli eventuali adempimenti di competenza e costituiscono prova dell’avvenuta esecuzione delle relative visite mediche; pertanto è auspicabile che, fatto salvo l’obbligo di inviare un eventuale giudizio di non idoneità, venga comunque trasmesso sempre anche il giudizio di idoneità. Essendo questo un obbligo sanzionato, è bene che il medico conservi prova dell’avvenuta trasmissione.
IL CASO DI “ASSENZA DI GIUDIZIO”
Qualora un lavoratore debba essere sottoposto a visita diidoneità preventiva (per esempio qualora si intenda assumere un addetto al magazzino, che ovviamente dovrà movimentare merci, con conseguente carico della colonna vertebrale), è opportuno che il medico compente si astenga dal formulare il giudizio di idoneità fino alla cessazione di una eventuale situazione morbosa presente al momento della visita, o fino al completamento di eventuali ulteriori accertamenti (per esempio, qualora si sospetti la presenza di ernie discali, è bene che il lavoratore sia sottoposto ad ulteriori indagini). All’atto pratico, qualora si preveda di dover prolungare oltre un certo tempo questa situazione di “assenza di giudizio”, può essere utile che il medico, nel rispetto del segreto professionale, comunichi al datore di lavoro tale evenienza. Anche in caso di visita periodica, qualora l’esecuzione di accertamenti complementari non permettano di formulare in tempi brevi il giudizio d’ idoneità, è consigliabile che il medico ne dia comunicazione al datore di lavoro proponendo anche, se ritenuta necessaria, una temporanea non idoneità fino all’emanazione del giudizio definitivo.
VALIDITÀ DEL GIUDIZIO, LIMITI E VARIAZIONI
Nel giudizio di idoneità devono essere anche precisati i limiti di validità del giudizio stesso; tali limiti possono essere intesi come temporali. Ulteriori variazioni, in termini di durata, della validità del giudizio, possono essere correlate alla concomitante esistenza di “rischi associati” o alla valutazione, da parte del medico, di particolari situazioni lavorative o dello stato di salute del lavoratore, che suggeriscano l’effettuazione di visite più ravvicinate.
IN SINTESI
Per le mansioni dove è prevista la sorveglianza sanitaria, il “giudizio di idoneità” per lo svolgimento di una determinata mansione è un elemento fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori, nonché per tutelare il datore di Lavoro.
Il medico competente deve concludere le visite mediche esprimendo un giudizio di idoneità, di inidoneità o idoneità parziale.