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NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 215/2021 che ha modificato in parte il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi  di lavoro (D.lgs. n. 81/2008)
Le nuove misure
Riportiamo qui di seguito le principali modifiche.
All’art. 14 è prevista la sospensione dell’attività delle imprese che impiegano almeno il 10% del personale in assenza di un regolare contratto di lavoro (e non più il 20% come previsto in precedenza), oppure delle imprese che pongono in essere gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Per l’intero periodo di sospensione, inoltre, è previsto, per l’impresa, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, prima dell’inizio dei lavori, il committente deve comunicare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, tramite SMS o posta elettronica, l’impiego di tali lavoratori. In caso di mancata o ritardata comunicazione, l’impresa è punita con sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Tale situazione potrebbe effettivamente verificarsi sia se venisse in mente di chiamare l’idraulico, non dipendente di un’azienda, oppure qualsiasi artigiano che dovesse intervenire per effettuare delle manutenzioni.
All’art. 19 è stato inserito l’obbligo di intervento del preposto in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai dirigenti, in materia di salute e sicurezza, oppure in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, o se sussistono altre condizioni di pericolo. In caso di mancata attuazione delle disposizioni del preposto o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività e informare i superiori diretti. L’interruzione dell’attività potrà avvenire, se necessario, anche in caso di rilevazione di non conformità delle attrezzature che dovranno essere comunicate al datore di lavoro o al dirigente. Pensiamo, per esempio, ad un cavo elettrico riparato con nastro isolante, oppure a riparazioni di fortuna messe in atto per continuare a utilizzare un’attrezzatura. Analogamente l’utilizzo di una scala ormai vecchia e rovinata.
All’art. 18 è previsto l’obbligo del datore di lavoro di individuazione di uno o più preposti incaricati all’attività di vigilanza predetta, prevedendo che il contratto o accordo collettivo di lavoro applicabile può stabilire l’emolumento spettante al preposto per le sue attività. Nell’ambito di attività di appalto o subappalto, il datore appaltatore o sub appaltatore deve indicare al datore committente il personale che svolge la funzione di preposto. In caso di omissione, in entrambi i casi, è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
È stato introdotto l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza anche per il datore di lavoro. La durata, le modalità e i contenuti minimi delle attività di formazione dovranno essere definiti entro il 30 giugno 2022 dai nuovi accordi Stato-Regioni. Le attività formative rivolte ai preposti dovranno svolgersi solamente in presenza, con cadenza biennale e, comunque, ogniqualvolta sia necessario a causa dell’evoluzione dei rischi o nel caso in cui ne sorgano di nuovi.
Gli interventi di addestramento dei lavoratori effettuati (consistenti in prove pratiche ed esercitazioni per l’uso corretto di attrezzature, macchinari e DPI e per la corretta applicazione delle procedure di lavoro in sicurezza) devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
IN SINTESI
Sospensione dell’attività delle imprese che impiegano almeno il 10% del personale in assenza di un regolare contratto di lavoro.
– Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, prima dell’inizio dei lavori il committente deve informare l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
– All’art. 19 è stato inserito l’obbligo di intervento del preposto in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro.
– Si rende noto l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza anche per il datore di lavoro.

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